Il Decreto Legge 229 del 30/12/2021 al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha nuovamente modificato le regole sanitarie.
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, è consentito solo ai soggetti vaccinati o guariti o esclusi dall’obbligo di vaccinazione, di accedere a:
a) alberghi e altre strutture recettive nonché’ ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
b) sagre e fiere, convegni e congressi;
c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
d) l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico;
e) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
f) servizi di ristorazione anche all’aperto;
g) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
h) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Per accedere alle suddette attività non viene più considerato sufficiente fare un tampone antigenico o molecolare.
All’articolo 2 del suddetto decreto viene inoltre previsto con decorrenza dal 31/12/2021 che “La misura della quarantena precauzionale … non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo e’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti.
Rag. Fulvio Alpini