L’articolo 32 del D.L. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni – Bis) ripropone il cosiddetto “Bonus sanificazione / Acquisto DPI” che consiste in un credito d’imposta del 30% sulle spese sostenute nel periodo giugno-luglio-agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro, degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Il credito non può eccedere l’importo di euro 60.000,00 per ciascun beneficiario.
I fondi a disposizione per il 2021 sono di 200 milioni, quindi si presume che in caso di richieste superiori all’importo stanziato, il contributo per ciascuno beneficiario verrà ridotto proporzionalmente.
Sono ammissibili all’agevolazione le seguenti spese:
Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati;
Somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’attività;
Acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi alla normativa UE;
Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi di cui alla lett. c) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti, conformi alla normativa UE;
Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile dopo l’emanazione di un Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate in compensazione con altre imposte nel modello F24 o nella dichiarazione dei redditi 2022 relativa all’esercizio 2021.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti.
Rag. Fulvio Alpini