Circolare n.19/2022: Iscrizione al registro delle opposizioni per fare cessare la pubblicità non richiesta e le chiamate indesiderate su cellulari e telefoni fissi
da Rag. Fulvio Alpini | Ago 29, 2022 | Circolari |
Il 27 luglio 2022 è finalmente entrato in vigore il Registro Pubblico delle Opposizioni regolato dal Dpr 26/2022, che ha attuato (dopo quattro anni di attesa) la legge 5/2018.
Iscrivendosi si dice basta alle telefonate, fatte sia da operatori, sia da sistemi automatizzati, ai messaggi, anche via app (le norme si applicano alle comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate su numerazioni italiane) e alla posta cartacea, che veicolino materiale pubblicitario o di vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali.
Sono tre i canali utilizzabili per iscriversi al Registro, telefono, web ed email:
si può chiamare dal numero che si intende iscrivere il numero verde 800.957.766 per i numeri fissi o lo 06.42986411 per i cellulari;
è possibile compilare il modulo elettronico sul sito del Registro (registrodelleopposizioni.it);
infine, si può compilare il modulo Pdf editabile disponibile sul sito del Registro, che poi va inviato via email all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it.
I numeri di telefono e gli indirizzi iscritti al Registro non possono più essere contattati dagli operatori che fanno telemarketing e fa anche cadere tutti i consensi a essere contattati dati fino a quel momento alle varie società, con qualsiasi forma e mezzo. Unica eccezione, i gestori delle proprie utenze, con cui è attivo un contratto continuativo o è cessato da non più di 30 giorni.
Cosa fare se si ricevono telefonate sui numeri iscritti al Registro?
In primo luogo si può chiedere l’immediata cessazione all’operatore che sta chiamando e che è tenuto a rendere visibile l’identificazione del chiamante. È poi possibile segnalare l’accaduto al Garante per la protezione dei dati personali che, se accerta la violazione, può irrogare sanzioni pecuniarie rilevanti: fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore. Se le violazioni sono ripetute, può anche disporre la sospensione o la revoca dell’attività. L’azienda committente è responsabile in solido delle violazioni anche se affida a terzi l’attività di call center.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti.
Rag. Fulvio Alpini