Il Decreto Legge 127 del 21/09/2021 ha istituito dal 15/10/2021 fino al 31/12/2021 per tutti i lavoratori, dipendenti ed autonomi, l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta, il Green Pass per Covid-19 in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati.

E’ a carico dei datori di lavoro l’obbligo di verificare, anche a campione, che tutti i lavoratori che accedono al luogo di lavoro siano provvisti di Green Pass valido. A tal fine, devono definire le procedure ed individuare formalmente all’interno dell’azienda la persona incaricata di verificare il Green Pass e di procedere alla contestazione di eventuali violazioni.

Il controllo può essere fatto con l’app “Verifica C19”.

Il dipendente che comunica di non avere il Green Pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Green Pass. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione da 600 a 1500 euro a carico del lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green Pass.

Il datore di lavoro che non effettua i controlli e le verifiche sui dipendenti è soggetto ad una sanzione da 400 a 1000 euro.

Anche i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, professionisti), hanno l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per accedere al luogo di lavoro, ed in questo caso i clienti hanno il diritto di chiederne l’esibizione.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

I dipendenti esonerati dalla vaccinazione o non vaccinati,  possono accedere ai luoghi di lavoro, mostrando un Green Pass per tampone negativo, svolto al massimo 48 ore prima (con test antigenico) o al massimo 72 ore prima (con test molecolare).

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Rag. Fulvio Alpini