Il Governo, con una mossa a sorpresa, ha emanato il Decreto Legge n. 11 del 16.02.2023 con il quale vieta lo sconto in fattura o la cessione dei crediti fiscali derivanti da interventi edilizi o di efficientamento energetico iniziati dal 17 febbraio 2023.

             Per i lavori con il Superbonus 110% (ora ridotto al 90%), sono considerati già iniziati quelli che entro il 16/02/2023:

  • Se condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • Se diversi dai condomini (es. case unifamiliari), risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • Per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per i lavori diversi dal Superbonus, ad esempio le detrazioni del 50%-65% ecc. sono considerati già iniziati quelli dove alla data del 16/02/2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera).

Unica novità positiva prevista nel decreto è che viene cancellata la responsabilità solidale dell’acquirente dei crediti o del fornitore che ha fatto lo sconto in fattura, a condizione che dimostri di essere in buona fede.

Per essere in buona fede, deve dimostrare di aver ricevuto dal venditore copia dei seguenti documenti: 1) titolo edilizio abilitativo dell’intervento, come la CILA, o una dichiarazione sostitutiva in caso di interventi in edilizia libera; 2) la notifica preliminare alla Asl; 3) la visura catastale dell’immobile o la domanda di accatastamento; 4) le fatture, le ricevute e tutti i documenti che provano le spese; 5) le asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità delle spese; 6) la delibera condominiale; 7) gli attestati di prestazione energetica; 8) i visti di conformità; 9) l’attestazione antiriciclaggio.

Si è in buona fede anche se si acquista il credito da una banca, presso la quale si ha un conto corrente, che dichiara di essere in possesso di tutta la suddetta documentazione.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Rag. Fulvio Alpini