La Legge n. 197 del 29/12/2022 (Finanziaria 2023) prevede varie norme per il pagamento e la chiusura agevolata delle cartelle esattoriali.
SALDO E STRALCIO RUOLI DI IMPORTO RESIDUO FINO A €. 1.000,00
Innanzi tutto essa prevede l’annullamento automatico, alla data del 31.3.2023 (prorogata al 30.04.2023 dal Decreto Milleproroghe), dei debiti di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000–2015.
Tale stralcio non riguarda gli Enti diversi da quelli sopraindicati (come ad esempio le Casse di Previdenza private) a meno che non abbiano deciso di aderire a tale stralcio.
L’annullamento non opera con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Dall’1.1 al 31.3.2023 (prorogata al 30.04.2023 dal Decreto Milleproroghe) la riscossione dei predetti debiti è sospesa.
DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE-QUATER)
Le cartelle che non rientrano nel Saldo e Stralcio sopra indicato e che riguardano i carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022 possono essere estinti senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento degli importi dovuti a titolo di capitale ed a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Il soggetto interessato deve presentare all’Agenzia della Riscossione entro il 30.04.2023 un’apposita dichiarazione nella quale va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di eventuali ricorsi in Commissione Tributaria, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
Entro il 30.6.2023 l’Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione ed il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 31.7.2023 oppure ratealmente in massimo di 18 rate.
La prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023. Le restanti rate, di pari ammontare, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024. Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;
A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto, l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive. In caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, viene rilasciato il DURC REGOLARE con la semplice presentazione della richiesta.
Lo Studio è a disposizione di tutti i clienti per valutare le singole posizioni e presentare le eventuali dichiarazioni di definizione agevolata.
Cordiali saluti.