La Legge 160/2019 (Finanziaria 2020) cambia dal 01/01/2020 le agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Al posto del Super / Iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dall’1.1.2020 fino al 31.12.2020 ovvero fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.

Per usufruire della nuova agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, i cui dettagli saranno oggetto di un Provvedimento Attuativo ad oggi non ancora pubblicato.

Il nuovo credito d’imposta spetta alle imprese ed i professionisti residenti in Italia, e riguarda gli investimenti in beni MATERIALI ed IMMATERIALI strumentali nuovi, elencati nelle tabelle allegate al decreto. I beni devono essere destinati a unità produttive site in Italia, e devono essere mantenuti in azienda almeno fino al termine del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in veicoli, fabbricati e costruzioni, ed altri beni particolari.

Sui BENI MATERIALI per i quali, in precedenza riconosciuto il Super ammortamento del 30%, il credito d’imposta ora spetta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.                                  Sui BENI MATERIALI per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’Iper ammortamento del 170% il credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

  • Fino a € 2,5 milioni credito d’imposta del 40% della spesa;

  • Da € 2,5 milioni fino a € 10 milioni credito d’imposta del 20% della spesa.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Sui BENI IMMATERIALI per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%, il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni. Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

– ATTENZIONE – Le fatture devono riportare la dicitura:

-“Bene agevolato ai sensi dell’art. 1 commi 184-197 L. 160/2019”.

Relativamente agli investimenti in beni con credito d’imposta del 40%, 20% e 15% è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.                                                 Rag. Fulvio Alpini